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Ex Ilva, il nodo delle procedure di spegnimento degli impianti: «Se tenuti in stand-by nessun danno»

Ex Ilva, il nodo delle procedure di spegnimento degli impianti: «Se tenuti in stand-by nessun danno»
Foto TarantoToday

«Nel decreto di accoglimento dell'inibitoria la Corte di Appello ha ordinato: 'La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto'. Non ha quindi ordinato le modalità di spegnimento degli impianti». Lo scrivono gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, difensori dei cittadini di Taranto che chiedono la conferma dello stop alla produzione dell'ex Ilva, nell'atto di otto pagine depositato alla Corte d'Appello civile di Milano in vista dell'udienza del 30 settembre sulla seconda istanza di sospensiva di Ilva e Acciaierie d'Italia. Lo riporta TarantoToday, che cita l'agenzia Agi.

Lo spegnimento, spiegano i legali, può avvenire «a caldo» o «a freddo»: nel primo caso «gli impianti sono tenuti in stand by, cioè in preriscaldo, e sono pronti a essere riavviati in qualunque momento», nel secondo «gli impianti sono fermati o perché vengono dismessi ovvero perché hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria e strutturale». «Esiste una prova inconfutabile che un danno irreparabile sarebbe conseguenza della scelta di effettuare uno spegnimento naturale a freddo, mentre nessun danno si avrebbe operando una scelta di spegnimento a caldo». E se il proprietario e il gestore hanno già attuato uno spegnimento a freddo, «non possono di certo lamentarsi delle conseguenze dannose di siffatta decisione. In entrambi i casi è comunque evidente come non esista il presupposto della irreparabilità del pregiudizio paventato».

I legali ricordano inoltre che nella precedente richiesta di sospensiva la stessa azienda aveva fissato il «punto di non ritorno» al 16 settembre 2026: è quindi la controparte, evidenziano Amenduni e Rizzo Striano, «a confessare che non ha più interesse al provvedimento sospensivo dopo il 16.9.2026». Chiedono perciò alla Corte di dichiarare improcedibile o comunque respingere il nuovo ricorso, confermando il decreto già emesso. L'articolo completo è su TarantoToday al link qui sotto.

Fonte: TarantoToday — Leggi l'articolo originale ↗