Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano ordina la sospensione dell’area a caldo

La Corte d’Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha ordinato a Ilva S.p.A., Acciaierie d’Italia S.p.A. e Acciaierie d’Italia Holding S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alle società sono assegnati novanta giorni, decorrenti dall’ultima comunicazione del provvedimento, per completare le operazioni di fermata in condizioni di sicurezza, sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo. Il decreto è stato deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2026, all’esito dell’udienza dell’8 luglio. I cittadini di Taranto che hanno promosso l’azione inibitoria collettiva sono assistiti dagli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano.
La decisione riforma in parte il decreto n. 1004 del 26 febbraio 2026 con cui il Tribunale di Milano aveva già disposto lo stop, ma differendone l’efficacia al 24 agosto 2026. Accogliendo sul punto il reclamo dei cittadini, la Corte ha ritenuto che l’accoglimento delle loro domande imponga “tout court” la sospensione dell’attività, e ha quindi sostituito al termine fisso il termine di novanta giorni per la fermata degli impianti.
Due sono le ragioni dell’inibitoria, ciascuna delle quali – scrive la Corte – ha carattere dirimente anche se considerata isolatamente. La prima riguarda l’amianto: dei manufatti censiti nello stabilimento sono stati smaltiti 6.780 chilogrammi, ma oltre 2.000 restano inglobati nei cowper degli altiforni. L’AIA 2025 non contiene alcuna prescrizione sulla loro rimozione, che il cronoprogramma rinvia alla fine della vita tecnica degli impianti: una proroga a tempo indeterminato dell’obbligo già imposto dal DPCM del 2017 con scadenza al 23 agosto 2023.
La seconda riguarda le polveri sottili. Dopo cinque autorizzazioni integrate ambientali succedutesi dal 2011, le prescrizioni 40 e 232 dell’AIA 2025 si limitano ancora a imporre un “monitoraggio conoscitivo” di PM10 e PM2,5, senza fissare valori limite di emissione né individuare gli interventi necessari a rispettarli. La Corte ha giudicato irrilevante la circostanza, sottolineata dalla difesa di Ilva, che i limiti del d.lgs. 155/2010 non siano stati superati: gli eccessi di mortalità e di ospedalizzazione registrati nei quartieri prossimi allo stabilimento si sono verificati con una produzione ridotta a circa 3 milioni di tonnellate l’anno, mentre l’AIA 2025 ne autorizza 6 milioni fino al 2037.
Su entrambi i profili l’AIA 2025 è stata disapplicata in via incidentale. Il fondamento è la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024 nella causa C-626/22, nata dal rinvio pregiudiziale disposto dallo stesso Tribunale di Milano: l’autorità competente deve considerare tutte le sostanze scientificamente note come nocive che l’impianto può emettere, il termine per conformarsi alle misure di tutela non può essere oggetto di ripetute proroghe e, in presenza di pericoli gravi e rilevanti per la salute, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2010/75 “esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso”.
La ripresa dell’attività è rimessa all’iniziativa dei gestori e della proprietà, che dovranno prima rimuovere integralmente l’amianto ancora presente e adottare le misure necessarie a ricondurre le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate annue, nella cornice procedimentale prevista dal d.lgs. 152/2006 e dalla direttiva 2010/75.
È stata invece respinta la domanda fondata sul diritto al clima, con cui i ricorrenti chiedevano di ordinare la predisposizione di un piano industriale per l’abbattimento di almeno il 50% delle emissioni di gas serra. Confermando il primo grado, la Corte ha ritenuto non rinvenibile nell’ordinamento un diritto soggettivo al clima azionabile dai singoli nei confronti delle imprese, distinto dall’interesse della generalità delle persone, e ha giudicato generico il richiamo alla sentenza “KlimaSeniorinnen” della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per la parziale soccombenza le spese di lite sono state integralmente compensate.