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Consiglio di Stato, annullato il trasferimento d'ufficio di una studentessa dal liceo quadriennale

Consiglio di Stato, annullato il trasferimento d'ufficio di una studentessa dal liceo quadriennale
L'istituto frequentato dalla studentessa (foto L'Edicola)

Con sentenza del 22 settembre 2026 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dai genitori di una studentessa, assistiti dagli avvocati Ascanio Amenduni e Fiorenzo Calcagnile. Il Collegio ha riformato la decisione del TAR Puglia, che in primo grado aveva respinto il ricorso, e ha annullato gli atti con cui l'istituto aveva disposto il trasferimento d'ufficio della ragazza dal percorso liceale quadriennale sperimentale a quello ordinario quinquennale.

La studentessa frequentava il liceo scientifico quadriennale dall'anno scolastico 2022-2023. Solo nel settembre 2024 la scuola aveva ritenuto il suo percorso incompatibile con le regole della sperimentazione, che escludono gli studenti già beneficiari di anticipi o riduzioni della durata degli studi: anni prima, dopo un periodo di istruzione parentale e il superamento di un esame di idoneità, la ragazza era stata ammessa in anticipo alla scuola primaria. Da qui la decisione di trasferirla d'ufficio al corso quinquennale.

Il Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo l'intervento in autotutela, adottato circa due anni dopo l'iscrizione e quindi oltre il termine di dodici mesi previsto dalla legge per l'annullamento d'ufficio. Secondo i giudici, l'elemento ostativo era rilevabile dall'amministrazione già al momento dell'iscrizione, attraverso l'esame del fascicolo personale, e non dipendeva da una falsa rappresentazione dei fatti imputabile soltanto alla famiglia. La sentenza censura inoltre la mancata valutazione comparativa tra l'interesse pubblico al rispetto delle regole della sperimentazione e quello della minore a non vedere interrotto un percorso formativo avviato da anni.

Già in fase cautelare il Consiglio di Stato aveva consentito alla studentessa di proseguire nel quadriennale, prevedendo una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di mancata esecuzione dell'ordinanza. Nel frattempo la ragazza ha sostenuto l'esame di Stato, diplomandosi con 100/100. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.

La vicenda è raccontata da Nicola Mangialardi su L'Edicola di giovedì 15 ottobre 2026 (pagina 6, con richiamo in prima pagina).