Ex Ilva, la Cassazione a Sezioni Unite rigetta i ricorsi: lo stop dell'area a caldo di Taranto è definitivo

«A ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all'ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto». Con queste parole le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28087/2026 pubblicata il 29 ottobre 2026, hanno rigettato il ricorso principale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e il ricorso incidentale di Acciaierie d'Italia e Acciaierie d'Italia Holding contro il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano, il 27 luglio 2026, aveva ordinato la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. La decisione, assunta nella camera di consiglio del 20 ottobre al termine della pubblica udienza, chiude il giudizio: l'ordine di fermare l'area a caldo è definitivo.
I cittadini di Taranto che nel luglio 2021 hanno promosso l'azione inibitoria collettiva sono stati rappresentati e difesi in tutti i gradi del giudizio dagli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, che hanno discusso la causa davanti alle Sezioni Unite nella pubblica udienza del 20 ottobre, presieduta dal Primo Presidente Pasquale D'Ascola, con relatrice la consigliera Paola Vella. La Procura generale aveva chiesto l'accoglimento di gran parte dei motivi dei ricorsi. La Corte li ha invece respinti integralmente, accogliendo le difese dei cittadini sulla giurisdizione del giudice ordinario, sulla procedibilità dell'azione contro imprese in amministrazione straordinaria, sulla disapplicazione dell'Autorizzazione integrata ambientale del 2025 e sull'accertamento del pericolo legato all'amianto e alle polveri sottili.
È il punto di arrivo di un percorso durato oltre cinque anni. Il ricorso è stato depositato il 16 luglio 2021 davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, a tutela dei diritti fondamentali di circa trecentomila residenti a Taranto e nei comuni limitrofi, con l'intervento a sostegno di Regione Puglia, Codacons e Gruppo di Intervento Giuridico. Nel settembre 2022 il Tribunale ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che con la sentenza della Grande Sezione del 25 giugno 2024 (causa C-626/22) ha stabilito che, in presenza di pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e la salute, l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso. Sono seguiti il decreto del Tribunale del 26 febbraio 2026, il decreto della Corte d'Appello del 27 luglio 2026, il rigetto di due istanze di sospensiva il 9 settembre e il 5 ottobre, e infine il giudizio di legittimità, definito in poco più di due mesi dalla notifica dei ricorsi.
Il primo nodo era quello della giurisdizione: per le società la controversia spettava al giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno risposto che si tratta di una controversia tra privati, il cui oggetto non è l'annullamento dell'AIA ma «l'inibitoria di una condotta pregiudizievole alla salute di una collettività di cittadini». Il giudice ordinario può quindi disapplicare in via incidentale l'autorizzazione ritenuta in contrasto con il diritto dell'Unione e, scrive la Corte, «ha il potere-dovere di esercitare quel sindacato di legittimità, specie quando incida, come nella specie, su diritti fondamentali quali la vita e la salute di collettività di persone, ove vi ravvisi un contrasto con la normativa nazionale o unionale vigente in materia».
Sul merito, la Corte ha ritenuto «pacifico che nello stabilimento di Taranto sono ancora presenti 2.140 tonnellate di amianto» all'interno dei cowper degli altiforni, strutture soggette ad alta usura e a vibrazioni continue, e ha richiamato l'incendio del 7 maggio 2025 e l'incidente dell'8 settembre 2025 come possibili fonti di dispersione di fibre. L'accertamento dei pericoli «gravi e rilevanti» che impongono la sospensione dell'attività è stato giudicato «congruamente fondato sulle complessive risultanze istruttorie e informato al principio di precauzione, senza violare il principio di proporzionalità, tenuto conto anche dell'annoso protrarsi della vicenda». Sul punto la Corte ha fatto propria anche una conclusione del pubblico ministero: «l'intensità del rimedio inibitorio apprestato corrisponde, peraltro, in modo del tutto proporzionato alla natura primaria del diritto soggettivo tutelato».
I motivi sulle polveri sottili sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la Corte d'Appello aveva fondato l'inibitoria su due ragioni autonome, amianto e polveri, ciascuna sufficiente da sola a sorreggere la decisione. Le Sezioni Unite hanno comunque ricordato che la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria (2024/2881), da recepire entro l'11 dicembre 2026, fissa per PM10 e PM2,5 parametri ancora più severi, allineati alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Il passaggio di maggiore respiro è nella premessa generale della motivazione. «Il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali». Ciò che si contrappone alla salute, prosegue la Corte, è il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la Costituzione perimetra perché non rechi danno «ai diritti preminenti alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana». Il bilanciamento operato dai giudici di merito è stato giudicato «corretto e ragionevole, anche e soprattutto alla luce della farraginosa storia di cui rappresenta il sedimento».
La sentenza chiarisce anche la portata dell'ordine, che «non determina di per sé alcun effetto segregativo sui beni dell'impresa, incidendo solo sulle modalità di esercizio dell'attività produttiva, che per fini superiori deve essere svolta nel rispetto e a protezione di beni di rango costituzionale, come la salute e l'ambiente». La ripresa dell'attività resta rimessa all'iniziativa di gestori e proprietaria, una volta rimosso integralmente l'amianto e adottate le misure per ricondurre le polveri sottili entro limiti di sicurezza, nell'ambito delle procedure previste dal diritto nazionale ed europeo. La Corte ha dato atto che, in attesa della decisione, gli impianti erano stati mantenuti in preriscaldo, come autorizzato dal decreto-legge n. 185 del 16 ottobre 2026 fino al 15 dicembre.
Le Sezioni Unite hanno inoltre formulato un principio di diritto sull'impugnabilità di questi provvedimenti: «Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo, accoglie con effetti irreversibili una domanda di inibitoria collettiva proposta ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimento decisorio su diritti, non soggetto a reclamo e modificabile o revocabile soltanto per fatti sopravvenuti». Le spese del giudizio di legittimità e dei procedimenti di sospensiva sono state compensate «stante la novità di gran parte delle questioni trattate», con il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti.
«Addio carbone, amianto e polveri sottili. La Corte suprema di Cassazione ci ha dato ragione su tutta la linea», ha commentato l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, come riportano Buonasera24 e L'Edicola. All'uscita dall'udienza del 20 ottobre l'avvocato Ascanio Amenduni aveva detto al Corriere di Taranto: «Confidiamo nella terzietà del giudice». La sentenza e il lavoro dei legali dei cittadini sono stati ripresi, tra gli altri, dalla Gazzetta del Mezzogiorno, da Buonasera24, da L'Edicola e dal Giornale d'Italia: gli estratti e i link agli articoli originali sono nelle altre notizie di questa rassegna stampa datate 29 ottobre.
Per lo Studio Legale Amenduni è il risultato di oltre cinque anni di lavoro al fianco dei cittadini di Taranto e dell'associazione Genitori Tarantini: una decisione che riconosce, al massimo livello della giurisdizione, che la salute delle persone viene prima della produzione.