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«Dal 25 ottobre i tarantini respireranno un'aria diversa». La Corte d'Appello di Milano rigetta la sospensiva sull'ex Ilva

«Dal 25 ottobre i tarantini respireranno un'aria diversa». La Corte d'Appello di Milano rigetta la sospensiva sull'ex Ilva

«Dal 25 ottobre i tarantini respireranno un'aria diversa. Ora chiediamo al governo regionale e nazionale di farsi carico della sorte dei lavoratori». Così l'avvocato Ascanio Amenduni, che con il collega Maurizio Rizzo Striano assiste i cittadini di Taranto promotori dell'azione inibitoria collettiva, commenta l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'ultimo tentativo di fermare lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva.

La Corte d'Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha rigettato l'istanza con cui Ilva S.p.A., Acciaierie d'Italia S.p.A. e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria, chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto n. 425/2026 che ha ordinato la fermata dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'ordinanza, decisa nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 al termine dell'udienza dello stesso giorno e comunicata alle parti l'11 settembre, lascia pienamente operativo il termine di novanta giorni per completare le operazioni di sospensione. Nel procedimento si erano costituiti anche la Regione Puglia e il Codacons, mentre la Procura Generale presso la Corte, con parere del 3 settembre, aveva concluso per il rigetto.

Le società, che hanno proposto ricorso straordinario per cassazione contro il decreto, avevano chiesto la sospensione ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile. Sostenevano che lo spegnimento degli altiforni sarebbe diventato irreversibile a partire dal 16 settembre 2026, il cosiddetto «punto di non ritorno», e che ne sarebbero derivati danni gravissimi agli impianti, ai livelli occupazionali e alle scelte di politica industriale adottate dal Governo, con la dispersione delle risorse pubbliche investite negli anni nello stabilimento.

La Corte ha premesso che in sede di sospensiva può valutare soltanto il pericolo di un danno grave e irreparabile, non la fondatezza del ricorso. E ha osservato che lo spegnimento degli impianti è esattamente l'attività disposta dal decreto per consentire la rimozione dell'amianto, «tuttora pacificamente presente», e l'adozione delle misure necessarie a ricondurre le polveri sottili entro limiti di sicurezza. Sostenere che quello spegnimento sia irreversibile significa criticare nel merito una decisione già presa, valutazione preclusa in questa sede. A fronte del danno economico prospettato dalle società si pone, scrive la Corte, «l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita ed alla salute», valori di prioritario rilievo costituzionale, nei termini ritenuti vincolanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024.

L'asserita irreparabilità degli impianti è stata inoltre contestata dai cittadini, che nella loro memoria hanno dedotto che «gli AFO in funzione hanno ben 60 anni e vengono rattoppati senza soluzione di continuità alla meno peggio» e che, secondo l'ultimo rapporto ISPRA, gli altiforni 1, 2 e 4 sono stati più volte fermati per interventi di adeguamento e poi regolarmente riavviati. La Procura Generale ha rilevato che l'affermazione delle ricorrenti «pur suggestiva, non è accompagnata da alcun elemento concreto» e che manca qualsiasi quantificazione dei costi di un adeguamento degli impianti rispetto al loro rifacimento: «Le ricorrenti si limitano ad affermare che lo spegnimento comporterebbe un danno irreversibile, ma non dimostrano che l'adeguamento richiesto dalla normativa europea sia un'alternativa praticabile, né che esso sia economicamente sostenibile».

Sul fronte occupazionale la Corte ha ricordato che l'azione inibitoria è stata introdotta nel 2021 e che, alla luce della normativa europea e della sentenza della Corte di giustizia, la sospensione dell'area a caldo non può essere considerata «un evento improvviso ma, piuttosto, come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata, nel corso degli anni, la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti». La Procura Generale ha aggiunto che «la prospettiva occupazionale non è affatto priva di alternative»: le maestranze potrebbero essere impiegate nella sostituzione degli impianti, attività che richiede competenze analoghe. Generiche, infine, le allegazioni sui danni alle scelte di politica industriale: le risorse pubbliche investite non andrebbero disperse, perché sono servite di volta in volta a mantenere in funzione gli impianti, e investimenti ingenti saranno comunque necessari in futuro.

Quanto al bilanciamento degli interessi, la Corte ha richiamato il nuovo testo dell'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi «in modo da recare danno alla salute o all'ambiente», e le recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione: nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e il diritto dei cittadini alla salute, «non può che prevalere quest'ultimo». Nessuna statuizione sulle spese, la cui liquidazione spetta alla Cassazione nell'ambito del giudizio di legittimità.

Per effetto del rigetto, il decreto pubblicato il 27 luglio 2026 conserva piena efficacia esecutiva: le operazioni di sospensione dell'area a caldo devono essere completate entro il 25 ottobre 2026, sotto la sorveglianza dell'autorità di controllo, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso delle società.